Art. 21.
(Obblighi di informazione
da parte degli avvocati).

      1.  All'articolo 11 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «È obbligo dell'avvocato informare il cliente di tutte le possibilità conciliative della controversia, prima di procedere alla proposizione del giudizio e nel corso dello stesso. Di tale informativa deve essere data prova attraverso apposito atto scritto certificato sia dall'avvocato, sia dal cliente».